Art. 8.
(Norme sulle funzioni fondamentali
degli enti locali).

      1. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri.
      2. Non è consentita a comuni e a province, anche in forma associata, l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette a tali fini.
      3. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, o sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.

 

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      4. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da comuni e da province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. Qualora le regioni e gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.